Il delitto previsto dall’art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato tra periglio, integrato dal compimento intorno a atti simulati se no fraudolenti volti a nascondere i propri o altrui beni, idonei – in relazione a un concetto “quondam ante” le quali valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale https://digibookmarks.com/story18465106/note-dettagliate-su-reati-legge-fallimentare